Per fronteggiare il caro bollette, l’articolo 3 comma 10, del decreto Aiuti-quater D.L. 176 del 18/11/2022 innalza a 3.000 euro, solo per il 2022, il limite di esenzione dei fringe benefit messi a disposizione dei dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ho fornito inoltre chiarimenti in relazione al regime fiscale, introdotto dall’art. 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiutibis) e ulteriormente modificato dal D.L. 176, in base al quale, limitatamente al periodo d’imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di euro 3.000 (precedentemente euro 600).