FRINGE BENEFITS - REGIME FISCALE 2022

Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prEstati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

26 settembre 2022

Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi pre­stati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

 

Scarica il documento

FRINGE BENEFITS 2022
fringe benefits - regime fiscale per il 202226092022172733841.pdf