La Legge di Bilancio 2024 ha disposto l’elevazione, dal 30 al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale (maternità facoltativa) per un’ulteriore mensilità, in alternativa tra i genitori, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità obbligatorio o alternativo dopo il 31 dicembre 2023.
La circolare Inps n. 57 del 18/04/2024 dà finalmente applicazione alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, iscritti alla Gestione separata, ecc.)
Sono inoltre esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità entro il 31 dicembre 2023.