NUOVO BONUS MAMME

Con la Circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative in merito al cosiddetto “Nuovo bonus mamme”. La misura consiste in un’integrazione al reddito di 40 euro mensili, riconosciuta per l’anno 2025.

31 ottobre 2025

Gentili Clienti,

con la Circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative in merito al cosiddetto “Nuovo bonus mamme”, previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.

La misura consiste in un’integrazione al reddito di 40 euro mensili, riconosciuta per l’anno 2025 alle lavoratrici madri che soddisfano determinati requisiti anagrafici, reddituali e di attività lavorativa. L’erogazione avverrà direttamente da parte dell’INPS, in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 (o entro febbraio 2026 per le domande tardive).

 

 



1. Requisiti principali

Per accedere al beneficio, le lavoratrici devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Essere madri con:
    • due figli (compresi adottivi o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo abbia meno di 10 anni (sia con rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato), oppure
    • tre o più figli, di cui il più piccolo abbia meno di 18 anni (con rapporto di lavoro a tempo determinato).
  • Svolgere un’attività di lavoro:
    • dipendente, pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, oppure
    • autonoma con iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria (comprese le casse professionali).
  • Avere un reddito da lavoro complessivo annuo pari o inferiore a 40.000 euro per il 2025.

Per le lavoratrici con tre o più figli, il bonus non spetta nei mesi in cui sia presente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto in tali casi è già previsto l’esonero contributivo totale introdotto dalla legge di Bilancio 2024. 

 

2. Misura e modalità di erogazione

L’importo riconosciuto è di 40 euro per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa nel 2025.
Le mensilità da gennaio a dicembre verranno liquidate in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, direttamente da INPS.

 

3. Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente all’INPS, entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare Inps (quindi entro il 9 dicembre), e comunque non oltre il 31 gennaio 2026 per chi matura i requisiti successivamente alla scadenza.
 Le modalità di inoltro sono le seguenti:

  • tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS;
  • attraverso il Contact Center INPS (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile);
  • mediante Patronato.

Le richiedenti devono autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e indicare i dati anagrafici dei figli e la modalità di pagamento.

 

4. Aspetti fiscali

Il bonus:

  • non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF;
  • non incide sull’ISEE.

5. Indicazioni operative per le aziende assistite

Si precisa che:

  • lo Studio non è in alcun modo deputato all’erogazione del bonus, che è gestito esclusivamente dall’INPS;
  • eventuali richieste di informazioni da parte delle lavoratrici dovranno transitare unicamente tramite il datore di lavoro o il referente aziendale per i rapporti con lo Studio;
  • non saranno gestite chiamate o richieste individuali da parte dei dipendenti;
  • circa il limite reddituale di 40.000 euro, lo Studio potrà fornire solo indicazioni di massima, in quanto l’effettivo superamento o meno potrà essere verificato solo a consuntivo, considerando anche le retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre, dicembre e la tredicesima.
    Pertanto, le informazioni fornite non potranno costituire garanzia né comportare alcuna responsabilità.

 

Per tutti i dettagli operativi e i casi particolari (rapporti a termine, trasformazioni, apprendistato, lavoratrici autonome, ecc.), si rinvia al testo integrale della Circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.

 

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