BONUS NATALE 2024

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024 del Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167 (c.d. Decreto Concordato), si assiste all’ampliamento della platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del bonus Natale, l’indennità una tantum pari a 100 euro netti da erogarsi, a cura dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità.

19 novembre 2024

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024 del Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167 (c.d. Decreto Concordato), si assiste all’ampliamento della platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del bonus Natale, l’indennità una tantum pari a 100 euro netti (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno), da erogarsi, a cura dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari.


Fermo restando i requisiti reddituali e, dunque, la titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e di un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante, per accedere alla misura, ora, non è più richiesta la presenza del coniuge fiscalmente a carico, come invece originariamente previsto, con la conseguenza che, a tali fini, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.


Al contempo, il D.L. n. 167/2024 sancisce l’incumulabilità del bonus Natale all’interno del medesimo nucleo familiare attraverso la previsione secondo cui il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso.


PLATEA DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il lavoratore dipendente deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti reddituali e familiari:

a) titolaritànell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 19/2024), il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche:

– dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva;

in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

– della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica);

– delle mance detassate (settore Turistico);

– della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati

riconosciuti ai lavoratori impatriati.

Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

b) imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante;

c) presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.

È, dunque, eliminata la condizione, precedentemente richiesta, della presenza del coniuge fiscalmente a carico.

Tuttavia, il D.L n. 167/2024 stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendenteil bonus Natale spetta ad uno solo di essi.

Lavoratori esclusi:

Oltre ai lavoratori non in possesso dei requisiti di cui sopra, non possono beneficiare del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio collaboratori coordinati e continuativi), i pensionati e chiunque non abbia un reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del TUIR.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA

 

Per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve farne espressa richiesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestando la sussistenza dei requisiti reddituali (reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti) e familiari.


Si ricorda inoltre che l'eventuale bonus spettante e non richiesto dal lavoratore, potrà essere recuperato con la dichiarazione dei redditi.

Per tale motivo in presenza di più CU o più redditi nell'anno si consiglia di richiederlo in sede di denuncia dei redditi, diversamente dovranno essere fornite tutte le CU provvisorie oltre alla dichiarazione allegata.

Inoltre erogando tale Bonus nella tredicesima, qualora in caso di conguaglio nella busta di dicembre dovesse essere superato il limite di reddito dei 28.000 , lo stesso verrà recuperato.

Al fine del riconoscimento del bonus, vi preghiamo di raccogliere le dichiarazioni dei lavoratori interessati e di inviarle allo studio con un’unica mail entro e non oltre il giorno 13/12/2024.


Scarica il testo integrale della circolare ed il fac simile di dichiarazione!

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BONUS NATALE 2024
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