L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 19/E/2022, in materia di superbonus e altri bonus edilizi, si è soffermata anche sull’obbligo, vigente dal 27 maggio 2022, di indicare i contratti collettivi del settore edile nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture per avere accesso ai benefici fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 43-bis, L. 234/2021 (si veda nostra precedente circolare del 30/05/2022).
L’articolo 23-bis del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-bis, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore
a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
Tale modifica normativa ha, quindi, ampliato la portata applicativa del comma 43-bis, in quanto l’adempimento ivi previsto interessa un maggior numero di interventi, atteso che il limite dimensionale deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.
In altri termini, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 (deve trattarsi dei lavori edili espressamente previsti nell’allegato X senza possibilità di interpretazioni estensive), sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale